Con la legge 8 Luglio 2019 n.13 sulla riduzione dell’esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinante e chiuso, la Regione Campania si è dotata di uno strumento normativo che anticipa il recepimento della direttiva europea 59/2013 ponendo limite di soglia a 300 Bq/mc e 200 Bq/mc per le nuove costruzioni, misurato con strumentazione passiva su un periodo annuale.
Pubblicata sul Bollettino Regionale della Campania n. 40 dello scorso 16 luglio, la legge assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.
Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore: tutte caratteristiche che non lo rendono percepibile dai nostri sensi e perciò difficile da individuare e da quantificarne la presenza.
E’ l’elemento chimico che nella tavola periodica viene rappresentato dal simbolo Rn e numero atomico 86. E’ un gas molto pesante, pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative. Accumulandosi all’interno di abitazioni, è la seconda causa di tumore al polmone, specialmente tra i fumatori.
La Legge prescrive la misurazione di radon su tutto il territorio regionale non solo per tutti i luoghi accessibili al pubblico, ma anche per gli edifici strategici, tra cui quelli destinati all’istruzione.
Per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva e/o attiva.
Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli sopra specificati, e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva e/o attiva.La trasmissione degli esiti al Comune e ad ARPA Campania della ASL di riferimento, deve avvenire entro un mese dalla conclusione del rilevamento.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità e quindi dell’attività.